IL SISTEMA EU ETS 2 (EUROPEAN EMISSION TRADING SCHEME)
Che cos’è l’ETS2
L’ETS2 (Emission Trading System 2) è il nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di CO₂, introdotto dall’Unione Europea con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti.
Il sistema ETS2 è separato ma complementare rispetto al sistema EU ETS tradizionale (attivo dal 2005) e riguarda settori finora non inclusi, tra cui:
- edifici (riscaldamento),
- trasporto stradale,
- alcuni settori energetici, manifatturieri ed edilizi non già inclusi nell’EU ETS.
L’ETS2 prevede che le emissioni di CO₂ generate dal consumo di gas naturale siano coperte dall’acquisto di quote di emissione, contribuendo così alla riduzione complessiva delle emissioni a livello europeo.
Cosa prevede la normativa
La normativa europea sul sistema ETS2 richiede alle Società di vendita come Agesp Energia, di raccogliere alcune informazioni sull’utilizzo del gas naturale, per distinguere correttamente i consumi soggetti o esclusi dal meccanismo di monitoraggio delle emissioni di CO₂.
Per questo motivo chiediamo, in alcuni casi specifici che dettagliamo sotto, la compilazione di un modulo di autodichiarazione.
Chi deve compilare il modulo di esclusione ETS 2
Devi compilare il modulo che trovi in calce a questa pagina (Modulo autodichiarazione non rilevanza ETS2) solo se la tua attività rientra in uno dei seguenti casi:
- è già soggetta al sistema EU ETS “tradizionale”, con obbligo di comunicazione annuale delle emissioni di CO₂;
oppure
- utilizza gas naturale esclusivamente per attività escluse dal sistema ETS 2, come indicate nel modulo stesso.
Cosa fare
Se rientri in uno dei casi indicati sopra:
- scarica il modulo di autodichiarazione;
- compila e firma il modulo;
- invialo tramite PEC all’indirizzo protocollo@agespenergia.legalmail.it allegando una copia del documento d’identità del Legale Rappresentante indicando come OGGETTO: Autodichiarazione ETS2;
Attenzione: il modulo deve essere compilato per ogni Punto di Fornitura (PDR) interessato.
Le autodichiarazioni pervenute entro e non oltre il 9 marzo di ogni anno saranno prese in carico e utilizzate a decorrere dalla dichiarazione effettuata nel medesimo anno, successivamente a questa data, la dichiarazione rientrerà nell’anno successivo.


