Sicurezza degli impianti

Nota informativa in merito agli obblighi in tema sicurezza ai sensi delibera AEEG 40/14/R/GAS art. 13.4

Al fine di mantenere il proprio impianto in perfetta efficienza, si comunicano le procedure da seguire per un corretto funzionamento dello stesso. Prima di rimettere in esercizio gli impianti di riscaldamento si segnala di:

  1. Effettuare la pulizia annuale del bruciatore dell’apparecchio a gas (DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni); 
  2. Verificare la funzionalità del dispositivo antivento posto nella parte superiore dell’apparecchio a gas; 
  3. Verificare il funzionamento della elettrovalvola di sicurezza se presente della tubazione gas metano; 
  4. Effettuare il controllo dei fumi di combustione dell’apparecchio (frequenza biennale per apparecchi a gas con potenzialità inferiore a 35 kW o in funzione delle eventuali ed ulteriori specifiche indicate nel libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio) per l’efficienza sia energetica che del tiraggio dei canali di fumo e dei camini per l’evacuazione dei prodotti di combustione facendo compilare all’installatore qualificato il libretto di manutenzione dell’apparecchio.  

 

Inoltre, tutti gli apparecchi collegati all’impianto interno del gas,  compreso  i piani di cottura,   devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma ed ubicati in locali con una adeguata ventilazione e aerazione da monitorare periodicamente.

In base a quanto disposto dalla norma UNI 11137/19 è necessario controllare la tenuta delle tubazioni dell’impianto interno gas metano obbligatoriamente ogni 10 anni.

L’intervento di prova di tenuta deve essere comunque eseguito ogni volta venga avvertito un persistente odore di gas, venga svolto un intervento di manutenzione straordinaria di parti di impianto e/o tubazione, di sostituzione di apparecchi (caldaia, cucina, scalda acqua ecc)  o di riutilizzo di impianti gas inattivi da oltre 12 mesi.

Tutte le operazioni sopra indicate dovranno essere eseguite da impiantisti specializzati aventi apposita abilitazione i quali, nel caso di manutenzione straordinaria, dovranno rilasciare regolare certificato di conformità ai sensi del Decreto Ministeriale 37/08.