COSTITUZIONE IN MORA E INDENNIZZI AUTOMATICI
Novità! AGESP Energia invia i solleciti ai propri clienti anche attraverso PEC, SMS ed e-mail, che sostituiscono in parte la classica raccomandata cartacea.
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (O RIDUZIONE DI POTENZA)
Se il cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, la società di vendita ha diritto di recuperare il proprio credito. Per farlo, la società di vendita è tenuta a costituire in mora il cliente inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati:
- a) il termine ultimo per il pagamento e la data presa a riferimento per calcolare questo termine,
- b) l’ulteriore termine decorso il quale se il debito non risulta pagato il venditore chiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura,
- c) le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento,
- d) l’eventualità che se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica, la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile,
- e) i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati,
- f) se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’indicazione della possibilità di eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo,
- g) le previsioni regolatorie relative ai termini che l’esercente la vendita deve rispettare.
Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC). Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, per le forniture di energia elettrica, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.
In caso di riduzione di potenza o sospensione della fornitura, al cliente sono eventualmente dovuti i seguenti importi a titolo di indennizzo:
- 30 euro se non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora;
- 20 euro in caso di mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- 20 euro in caso di mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza
Gli indennizzi automatici sono corrisposti non oltre 8 mesi dal verificarsi della sospensione o riduzione di potenza.
Nei casi in cui il venditore è tenuto a riconoscere l’indennizzo, al cliente non possono essere fatti pagare gli oneri previsti in caso di sospensione e riattivazione della fornitura.


