IMPOSTE SU GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA
Il gas naturale e l’energia elettrica sono soggetti a imposizione fiscale al momento della fornitura e fatturazione.
Le imposte sono incluse nella bolletta e si articolano nelle seguenti componenti:
- Accise
- Addizionali Regionali
- IVA
1. ACCISE
Le accise sono imposte indirette applicate sulla quantità di gas naturale ed energia elettrica consumata dall’utente, indipendentemente dal fornitore scelto.
Di conseguenza, il cliente può scegliere un’offerta a prezzo fisso o variabile, sul mercato libero o nel servizio di maggior tutela e pagherà il medesimo importo di accisa.
Questo avviene perché le accise, così come le altre imposte, sono definite da apposite norme.
Questa imposta ha delle componenti variabili che ne influenzano l’aliquota a seconda che si tratti di una fornitura per uso domestico o per uso non domestico, in base alla collocazione geografica e alla quantità di consumi. Non tutti i clienti, insomma, pagheranno lo stesso importo di accisa sul totale della bolletta; il valore dipende da diversi parametri:
- Gas naturale: le accise variano in funzione della destinazione d’uso e dell’area geografica;
- Energia elettrica: le accise variano in base alla destinazione d’uso (domestico o non domestico).
2. ADDIZIONALI REGIONALI
Le addizionali regionali si applicano esclusivamente nelle Regioni a statuto ordinario e non sono previste nelle Regioni a statuto speciale.
La Regione Lombardia ha abolito l’addizionale regionale sul gas naturale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27).
Questa voce riguarda unicamente il gas naturale e non si applica all’energia elettrica.
3. IVA
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è calcolata in percentuale sull’intero costo del servizio. Per questo motivo viene applicata alla base imponibile indicata in bolletta, che comprende tutte le voci di spesa: consumi, servizi, accise ed eventuali addizionali regionali.
Come si calcolano accise e IVA in bolletta
Per l’energia elettrica sono previste aliquote di accisa differenti in base all’utilizzo dell’energia in luoghi adibiti ad abitazione oppure in luoghi diversi.
Per il gas naturale, invece, le accise per uso domestico variano in base a quattro scaglioni di consumo, misurati in standard metri cubi (smc):
- da 0 a 120 smc
- da 121 a 480 smc
- da 481 a 1.560 smc
- oltre 1.560 smc
In base allo scaglione di consumo raggiunto, viene applicata una diversa accisa per ogni smc consumato.
IVA sui consumi di energia elettrica e gas – Definizione di uso domestico
L’applicazione delle aliquote IVA agevolate nel settore dell’energia elettrica e del gas metano è strettamente legata alla destinazione d’uso della fornitura. Tra le casistiche previste dal quadro normativo vigente, riveste particolare importanza la qualificazione delle somministrazioni destinate a uso domestico, poiché tale utilizzo costituisce il presupposto essenziale per l’accesso all’aliquota IVA ridotta.
Per uso domestico si intende l’impiego dell’energia da parte di soggetti consumatori finali, persone fisiche, nella propria abitazione a carattere familiare, oppure all’interno di strutture collettive a carattere residenziale in cui non siano svolte attività verso corrispettivi rilevanti ai fini IVA.
Energia elettrica
Rientrano nell’ambito domestico le forniture destinate ad abitazioni private e a strutture quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi e simili, purché utilizzate con finalità residenziali o comunque non commerciali.
In tali casi si applica l’aliquota IVA del 10%, come previsto dal n. 103 della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972.
Sono invece escluse dall’uso domestico tutte le forniture in cui l’energia sia utilizzata, anche solo in parte, per l’esercizio di attività d’impresa o di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, nonché le utenze miste prive di contatori separati. L’imposta deve essere applicata in questi casi interamente in aliquota ordinaria al 22%, salvo specifiche categorie agevolate per le quali è prevista l’aliquota del 10%.
Gas metano
Per il gas metano destinato a uso domestico si applica l’aliquota ridotta del 10% sui primi 480 smc annui per ciascun contratto di fornitura; i consumi eccedenti sono assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.
Nei condomini, il limite dei 480 smc è riferito al singolo contratto e non va moltiplicato per il numero delle unità abitative, come chiarito dalla normativa vigente.
IVA su accisa: legittimità e presupposti
L’applicazione dell’IVA su una base imponibile comprensiva di altre imposte indirette (accise) trova espresso fondamento nella normativa unionale e nazionale, nonché nei consolidati orientamenti di prassi
Il fondamento di tale imposizione si rinviene nella Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), che all’art. 78 dispone che la base imponibile IVA comprende “le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA”. La norma unionale prevede dunque espressamente l’inclusione delle accise nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto.
In ambito nazionale, l’art. 13 del DPR n. 633/1972, nel definire la base imponibile IVA, anche se con formulazione generale, ricomprende anch’esso le imposte, incluse le accise.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che le accise, ossia le imposte di consumo sui prodotti energetici, devono essere incluse nella base imponibile ai fini IVA.


