SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Dall’1 gennaio 2017 il cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando il Servizio Conciliazione istituito dall’Autorità ARERA, tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.
Il Servizio Conciliazione gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea di settore e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
Chi può richiederla?
I clienti possono presentare la domanda di conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver ricevuto risposta al reclamo decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo stesso.
Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione o sia stata archiviata la domanda per rinuncia o mancata comparizione dell’attivante al primo incontro.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione.
L’eventuale accordo in sede di Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei relativi contenuti.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm
Guida all’attivazione ed alla gestione di una pratica di conciliazione on-line
Per ulteriori approfondimenti potete consultare il link sottostante:


