Costituzione in mora

COSTITUZIONE IN MORA

In caso di mancato o parziale pagamento di una bolletta da parte del Cliente, AGESP Energia S.r.l. si riserva di inviare a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento indicato in bolletta, una comunicazione scritta di costituzione in mora, a mezzo:
• raccomandata con avviso di ricevimento;
• posta elettronica certificata (PEC).
Nella comunicazione di costituzione in mora viene informato il Cliente di effettuare il pagamento delle fatture scadute, entro il termine di 7 giorni solari dalla data di ricevimento della raccomandata di costituzione in mora o dalla data di ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora (qualora inviata tramite PEC).
Il pagamento potrà essere effettuato alla Cassa Automatica Aziendale, presso gli uffici postali o con bonifico bancario con le modalità indicate nel sollecito di pagamento. In ogni caso è necessario trasmettere copia dell’avvenuto pagamento al numero fax 0331/398762 o all’indirizzo mail clienti@agespenergia.it
In caso di mancato pagamento, trascorsi 25 giorni solari (40 giorni solari per le utenze connesse in Media tensione) dalla data di notifica della presente comunicazione di costituzione in mora AGESP Energia provvederà ad inoltrare alla Società di distribuzione , la richiesta di sospensione della fornitura per morosità.
La richiesta di sospensione della fornitura per morosità non verrà inoltrata al Distributore competente qualora la bolletta non risultasse pagata solo per la parte del Canone Rai.
Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento della morosità, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
Le spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento sono a carico del Cliente. La riattivazione della fornitura avverrà solo dopo il pagamento di tutte le fatture insolute e delle spese per la sospensione e riattivazione della fornitura stabilite dalla Società di distribuzione.
Perdurando l’inadempiento da parte del Cliente anche dopo l’avvenuta sospensione della fornitura , il contratto di fornitura con AGESP Energia srl si intenderà risolto ai sensi degli art. 1454 e 1456 codice civile senza ulteriore comunicazione e si proseguirà per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese.
AGESP Energia si riserva altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario (CMOR) per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
In caso di impossibilità di procedere all’intervento di sospensione della fornitura e persistendo l’inadempimento, AGESP Energia potrà richiedere al distributore di ricorrere alla prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso, con oneri a carico del Cliente moroso.
In tal caso il contratto di fornitura si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione del suddetto intervento e senza ulteriore comunicazione.
Per fruire nuovamente della fornitura, dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta.

Indennizzi

In caso di mancato rispetto da parte di AGESP Energia della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari a:
 – 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l’invio della comunicazione di costituzione in mora
 – 20 € in caso l’esercente non abbia rispettato uno dei seguenti termini:
 – Termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora
 –  Termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità che non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi.

Normativa di riferimento