Richieste scritte d’informazioni reclami e conciliazione

RICHIESTE SCRITTE D'INFORMAZIONI

Le richieste scritte di informazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

RECLAMI

I reclami devono essere inviati o consegnati ai seguenti indirizzi:

 I reclami devono essere inviati compilando il modulo scaricabile di seguito oppure con una comunicazione scritta che contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta:

  1. il nome e il cognome;
  2. l’indirizzo di fornitura;
  3. l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
  4. scegliere il modulo per il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (gas/energia elettrica o teleriscaldamento);
  5. il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile, o qualora non disponibile il codice cliente;
  6. una breve descrizione dei fatti contestati.

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Con la delibera 209/2016/E/com, dal 01.01.2017, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha introdotto lo strumento gratuito del servizio di conciliazione per le controversie tra i Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione , Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer e Operatori o Gestori.
I clienti finali di energia elettrica e gas dovranno quindi rivolgersi esclusivamente alla conciliazione per definire le controversie non risolte a livello di reclamo con gli operatori. Il tentativo di conciliazione diventa condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all’azione giudiziale.
Il cliente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta dallo stesso cliente ritenuta insoddisfacente o siano trascorsi 50 giorni dall’invio del reclamo.
La domanda di conciliazione può essere presentata via web, posta o fax al Servizio di conciliazione dell’Autorità o in alternativa presso gli organismi autorizzati inseriti nell’elenco ADR dell’Autorità ( per i clienti domestici) e presso le Camere di commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere. La domanda di conciliazione non può comunque essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.

Per maggiori informazioni e per utilizzare la procedura si rimanda ai seguenti siti:
https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

http://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione