Disposizione a favore delle popolazioni coplite dalle alluvioni del mese di maggio 2023

Disposizione a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del mese di maggio 2023

ARERA – Autorità di regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, con le delibere

ha deliberato delle disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico e gas, contenute nel decreto 1° giugno 2023, n. 61 a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Le disposizioni sono applicate a tutti i titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 01 maggio 2023 nei comuni e nelle frazioni individuati all’allegato 1 del  DL 61/23 (cd. “decreto alluvione”)

Sospensione dei termini di pagamento delle bollette

L’agevolazione prevede la sospensione automatica dei pagamenti degli importi relativi alle fatture e agli avvisi di pagamento   con scadenza fra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 già emesse o ancora da emettere. Il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture o degli avvisi di pagamento i cui termini siano stati sospesi, secondo le modalità indicate in fattura.

Per le forniture di gas o energia elettrica asservite ad abitazioni/sedi che risultino compromesse nella propria integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatesi nel mese di maggio  2023, ARERA, con la delibera 390/2023/R/COM ha prorogato la sospensione al 31 ottobre 2023.  

I soggetti beneficiari della sospensione potranno entro il 31 agosto 2023 richiederne l’estensione previo l’invio di un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00) ai seguenti recapiti:

Agli stessi recapiti di cui sopra potranno essere inviati richieste di diverso recapito delle bollette.

Disposizioni in materia di morosità

Ai beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non saranno applicate le azioni previste in caso di morosità. Per questo, le forniture limitate o disattivate per inadempimenti saranno temporaneamente riattivate, le imprese di vendita non potranno presentare richieste di sospensione per morosità né le imprese distributrici dar loro seguito.

In caso di inadempimenti antecedenti al 1° maggio, la disciplina sarà nuovamente applicata dopo il termine di sospensione dei pagamenti.

Modalità di pagamento delle fatture sospese 

Per le bollette sospese è prevista una rateizzazione, senza interessi a carico degli utenti finali. 

Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante avviene:

  • Con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione;
  • Con rate non inferiori  a 20 €.
  • per un periodo pari a 12 mesi, che può essere ridotto mantenendo la stessa periodicità, nel caso in cui l’importo risultasse inferiore a 20 €.

L’utente ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento senza rateizzazioni o concordando un piano di durata inferiore con il proprio fornitore. Se l’importo totale è inferiore a 50 € non è prevista la rateizzazione.